Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previse per numerose province italiane dal DPCM del 8 marzo 2020, la domanda che in molti si pongono è se, con riferimento al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole, gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli possano considerarsi o meno necessari e dunque siano o meno leciti.
L’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it ha definitivamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Da ciò consegue ovviamente (ed era logico) che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del corona virus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti.
Sul sito della Presidenza del Consiglio in data 15 marzo 2020 sono state pubblicate le FAQ in relazione alla corretta interpretazione del Decreto #IoRestoaCasa e fra le tante anche la seguente:
“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Ciò che il decreto prevede non è la sospensione in senso tecnico del diritto di visita, ma occorre il buon senso e valutare caso per caso.
È noto che soluzioni tecnologiche come WhatsApp, social media, webcam e Skype non possono sostituirsi integralmente agli incontri periodici tra i figli minori e i propri genitori, ma in situazioni emergenziali possono essere delle soluzioni alternative e sono riconosciuti in sede giudiziaria come una modalità attraverso le quali un genitore può mantenere il rapporto con i propri figli anche quanto, per qualsiasi motivo, non sia possibile essergli fisicamente vicino.
In ogni caso comunque, e ciò avviene principalmente nel caso di separazione e divorzio con figli
affidati a uno solo dei genitori, la frequentazione online non può mai sostituire gli incontri offline che ciascun genitore ha diritto di avere coi propri figli.
Ovviamente le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
È evidente che qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbero gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra le parti, l’altro genitore potrà adire il Tribunale nella forma del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.
In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del Tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell’altro genitore di visita e frequentazione della prole potrà essere penalmente rilevante per violazione dell’art. 388 secondo comma del codice penale.
In tali situazione di emergenza, ciò che viene chiesto ai legali delle parti, è che adottino ogni possibile sforzo al fine di limitare la conflittualità tra le parti e “gestire” con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.
Diritto CivileEmergenza Coronavirus e diritto di visita dei genitori separati
Marzo 24, 20200



